TITOLO I • Denominazione – sede
ART.1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Bologna, Via Vittorio Veneto 32/3, una associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PONTOS.
Essa aderisce all’Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.
TITOLO II • Scopo – Oggetto
ART.2 – L’associazione non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Si prefigge il compito di diffondere la pratica nautica secondo una visione complessiva delle esigenze culturali e sociali dei cittadini.
ART.3 – Lo scopo può essere concretizzato attraverso le seguenti iniziative:
a) organizzare attività sportive dilettantistiche, ricreative e turistiche che favoriscano il rapporto con gli ambienti marino, fluviale e lacustre, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, istituzioni e realtà economiche del settore;
b) promuovere iniziative che corrispondano all’oggetto dell’Associazione;
c) offrire servizi inerenti al settore della nautica da diporto;
d) svolgere attività didattiche di istruzione velica e marinaresca che rispondano alle necessarie istanze di conoscenza del mondo nautico da parte dei cittadini;
e) indire corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
f) esercitare in via veramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
g) in generale, qualsiasi attività che possa rendersi utile al raggiungimento dello scopo sociale;
h) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche.
Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
A) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
B) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
C) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
TITOLO III • Soci
Art.4 – Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Art.5 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all’Associazione, che impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
All’atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art.6 – La qualifica di socio da’ diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
– a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;
I soci sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– al pagamento del contributo associativo.
Art.7 – I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO IV • Recesso – esclusione
Art.8 – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Art.9 – Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
A) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
B) che si renda moroso del versamento del contributo annuale;
C) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
D) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
Art.10 – Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’art.9.
TITOLO V • Risorse Economiche – Fondo Comune
Art.11 – L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Esercizio Sociale
Art.12 – L’esercizio sociale va dal 01/09 AL 31/08 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VI • Organi dell’Associazione
Art.13 – Sono organi dell’Associazione:
A) l’Assemblea degli associati;
B) il Consiglio Direttivo;
C) il Presidente.
Assemblea degli Associati
Art.14 – Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
Art.15 – L’assemblea ordinaria:
A) approva il bilancio consuntivo;
B) procede alla nomina delle cariche sociali;
C) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
D) approva gli eventuali regolamenti;
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
Art.16 – L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Art.17 – In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
L’assemblea potrà essere convocata e riunirsi in Italia, anche in luogo diverso da quello della sede sociale. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati.
Art.18 – L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Consiglio Direttivo
Art.19 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri scelti fra gli associati.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno il 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio consuntivo;
c) compilare i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.
Art.20 – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Presidente
Art. 21 – Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Art. 22 – Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
TITOLO VII • Scioglimento
Art. 23 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662
Norma finale
Art. 24 – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.